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LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELL’AMBITO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.

  • Immagine del redattore: Studio Legale Giorgetti-Latona
    Studio Legale Giorgetti-Latona
  • 16 ott 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 13 gen 2021

Nell’ambito del diritto di famiglia, il Legislatore ha, da alcuni anni, introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento alternativo (la c.d. convenzione di negoziazione assistita) che consente alle parti di separarsi, divorziare, nonché modificare le precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una procedura più rapida, efficiente ed economica.


Infatti, trattandosi di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, permette alle parti di evitare il processo civile vero e proprio semplicemente rivolgendosi al proprio avvocato, e, quindi, senza dover ricorrere al Giudice.


Assistiamo, quindi, a un radicale mutamento della figura dell’avvocato il quale acquisisce un ruolo determinante in questa nuova procedura nell’ambito della quale gli vengono conferiti nuovi poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente.


In questa materia, il procedimento di negoziazione assistita è del tutto facoltativo. Sarà, quindi, rimesso alla libera scelta delle parti se avvalersi o meno di un simile strumento per risolvere controversie non connotate da aspetti di particolare complessità.


Una volta chiarita la peculiarità di tale strumento, cerchiamo di capire in cosa consista in concreto.


Il procedimento comincia con un’informativa da parte dell’avvocato al proprio assistito circa la possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita.


La parte che sceglie di affidarsi a tale procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, una lettera con l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione.


Se l’invito è accettato dalla controparte, si dà avvio alla negoziazione vera e propria che non è altro che una trattativa bonaria finalizzata a raggiungere un accordo.


Una volta raggiunto un accordo, verrà redatto un contratto in forma scritta (detto anche convenzione) con il quale le parti, ciascuna con l’assistenza del proprio avvocato, sottoscrivono le condizioni concordate.


Va precisato, poi, che la procedura di negoziazione assistita è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni (che siano, tuttavia, incapaci, portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti).


Nel primo caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati.


Nel secondo caso, invece, il pubblico ministero a cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli.


Qualora, al contrario, il pubblico ministero ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.


In ogni caso, una volta autorizzato, l’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.


Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne, entro 10 giorni, copia autenticata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari.


Va precisato, infine, che l’intera procedura può avere una durata minima di un mese e una massima di quattro mesi.


Per concludere, un breve accenno ai costi della procedura.


Se è vero che la convenienza della stessa derivi dal fatto che quest’ultima sia circoscritta all’ambito stragiudiziale, è altrettanto vero che, comportando l’assistenza obbligatoria di un avvocato, quest’ultimo avrà diritto al compenso per l’attività professionale fornita. Il termine di riferimento è desumibile dalla tabella del Decreto Ministeriale n. 55/2014 così come riformata dal Decreto Ministeriale n. 37/2018 con un compenso diverso a seconda del valore stimato della controversia.

 
 
 

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